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Tipo di organizzazione 501(c)
La legislazione fiscale federale canadese fa delle distinzioni tra le organizzazioni senza scopo di lucro che possono essere rilevanti per i donatori statunitensi. La legge federale canadese sull’imposta sul reddito distingue tra “organizzazioni senza scopo di lucro” (di seguito “NPO”) e “enti di beneficenza registrati” (di seguito “enti di beneficenza”). Anche se la maggior parte dei potenziali beneficiari in Canada saranno “enti di beneficenza”, è possibile che anche le NPO possano cercare fondi da donatori statunitensi.
Per qualificarsi come NPO, un’entità deve soddisfare tre test: primo, non può essere un ente di beneficenza o un’organizzazione che potrebbe essere registrata come tale. Secondo, deve essere organizzata e gestita esclusivamente per uno scopo diverso dal profitto. Terzo, nessuna parte del suo reddito può essere pagata o resa disponibile per il beneficio personale di qualsiasi proprietario, membro o azionista (con un’eccezione per le organizzazioni sportive dilettantistiche).
La categoria degli “enti di beneficenza” è divisa in organizzazioni di beneficenza e fondazioni di beneficenza (costituite da fondazioni private e fondazioni pubbliche). Un’organizzazione di beneficenza, incorporata o meno, deve dedicare le sue risorse ad attività di beneficenza svolte direttamente dall’organizzazione. Una fondazione di beneficenza deve fornire finanziamenti ad altre organizzazioni di beneficenza, anche se può anche impegnarsi direttamente in attività di beneficenza. Tutte le organizzazioni di beneficenza, come le NPO, sono soggette al vincolo di non distribuzione.
Come formare un’associazione
Per essere esente da tasse sotto la sezione 501(c)(3) dell’Internal Revenue Code, un’organizzazione deve essere organizzata e gestita esclusivamente per gli scopi esenti stabiliti nella sezione 501(c)(3), e nessuno dei suoi guadagni può andare a nessun azionista privato o individuo. Inoltre, non può essere un’organizzazione d’azione, cioè non può tentare di influenzare la legislazione come parte sostanziale delle sue attività e non può partecipare a qualsiasi attività di campagna per o contro candidati politici.
Le organizzazioni descritte nella sezione 501(c)(3) sono comunemente indicate come organizzazioni caritatevoli. Le organizzazioni descritte nella sezione 501(c)(3), diverse dal test per le organizzazioni di pubblica sicurezza, sono idonee a ricevere contributi deducibili dalle tasse in conformità alla sezione 170 del Codice.
L’organizzazione non deve essere organizzata o gestita a beneficio di interessi privati, e nessuna parte dei guadagni netti di un’organizzazione della sezione 501(c)(3) può andare a beneficio di qualsiasi azionista privato o individuo. Se l’organizzazione si impegna in una transazione di beneficio in eccesso con una persona che ha un’influenza sostanziale sull’organizzazione, una tassa di accisa può essere imposta sulla persona e su qualsiasi manager dell’organizzazione che accetti la transazione.
Ricerca organizzazione esente da imposta Irs
In generale, un’associazione è un gruppo di persone riunite per uno scopo specifico. Per qualificarsi sotto la sezione 501(a) del Codice, l’associazione deve avere un documento scritto, come gli articoli di associazione, che mostri la sua creazione. Almeno due persone devono firmare il documento, che deve essere datato.
La definizione di un’associazione può variare sotto la legge statale. Si consiglia di consultare la legge dello stato in cui l’organizzazione è organizzata. Si noti che affinché un’associazione si qualifichi sotto la sezione 501(c)(3) del Codice, i suoi articoli di associazione devono contenere un certo linguaggio. La Pubblicazione 557 PDF contiene un linguaggio suggerito.
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Un’organizzazione esente da imposte ai sensi del sottosezione (a) sarà soggetta alle imposte nella misura prevista nelle parti II, III e VI del presente sottocapitolo, ma (nonostante le parti II, III e VI del presente sottocapitolo) sarà considerata un’organizzazione esente da imposte sul reddito ai fini di qualsiasi legge che faccia riferimento a organizzazioni esenti da imposte sul reddito.
Le corporazioni organizzate allo scopo esclusivo di detenere la proprietà, raccogliere il reddito da essa, e girarne l’intero ammontare, meno le spese, a un’organizzazione che sia essa stessa esente secondo questa sezione. Regole simili alle regole del sottoparagrafo (G) del paragrafo (25) si applicano ai fini del presente paragrafo.
Leghe civiche o organizzazioni non organizzate a scopo di lucro ma gestite esclusivamente per la promozione del benessere sociale, o associazioni locali di dipendenti, la cui appartenenza è limitata ai dipendenti di una o più persone designate in un particolare comune, e i cui guadagni netti sono dedicati esclusivamente a scopi caritativi, educativi o ricreativi.